Arriva il 5 per mille: ecco le novità

Si avvicina la stagione del 5 per mille e in molti si domandano quali adempimenti vadano messi in campo: in realtà con un decreto del luglio 2016 sono entrate in vigore una serie di novità che riguardano gli enti che partecipano al riparto del 5 per mille relative agli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari. La principale novità introdotta dal decreto è costituita dal fatto che, a partire dal 2017, non sarà più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione telematica, né inviare la relativa dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Ciò significa che le Associazioni che si siano già regolarmente iscritte negli elenchi del 5 per mille 2016 ed abbiano già provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, non dovranno procedere a nessun altro adempimento. Le stesse saranno automaticamente inserite nella lista delle Associazioni beneficiarie che sarà pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017. Questa lista sarà valida anche per gli anni successivi.

Eventuali errori nell’elenco o variazioni intervenute potranno essere corretti entro il 20 maggio. In caso di perdita dei requisiti invece si dovrà procedere formalmente alla revoca dell’iscrizione.

E le Associazioni che non sono ancora iscritte? Esse dovranno procedere all’iscrizione entro il 7 maggio e provvedere all’invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Anche in questo caso le Associazioni neo-iscritte saranno inserite nella lista delle Associazioni beneficiarie che avrà valore anche per gli anni successivi.

Attenzione però al caso in cui vi sia una variazione del rappresentante legale di una Associazione: in questa situazione, pur rimanendo valida l’iscrizione negli elenchi, l’Associazione dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Resta invece l’obbligo di rendicontare il contributo ricevuto entro un anno dalla ricezione. Per somme inferiore a 20 mila euro la rendicontazione dovrà semplicemente essere conservata nella sede dell’Associazione per 10 anni. Qualora l’ammontare ricevuto fosse uguale o superiore ai 20 mila euro, la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, a differenza di quanto previsto fino ad ora, provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.